A.S.D. LE TERME E LE RESTRIZIONI COVID-19

Da lunedì 12 aprile siamo tornati in zona Arancione.

Decreto COVID - Misure restrittive fino al 30 aprile - Agg. Ordinanze 12 aprile  2021

Di seguito troverete le risposte del Governo alle domande relative agli spostamenti permessi nelle varie zone.

FAQ Aggiornate al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e al Decreto-legge 13 marzo 2021

Il Dipartimento per lo sport ha predisposto questa pagina per rispondere alle domande più frequenti rivolte dal mondo sportivo successivamente alla pubblicazione dei testi legislativi inerenti le misure di contenimento del COVID-19.

Sono contenuti che vengono costantemente aggiornati anche in base alle domande che ci giungono con maggiore frequenza sul tema della pratica sportiva.

Le FAQ, predisposte nei limiti delle competenze del Dipartimento per lo sport, intendono facilitare la lettura delle indicazioni così come vengono definite.

Per questioni più generali, inclusi gli spostamenti, si rimanda alle FAQ presenti sul sito del Governo.

Qualora non trovaste la risposta alla vostra domanda è possibile scrivere una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata: emergenzacovid.sport@governo.it (non sono accettati messaggi da indirizzi PEC).

Vedi anche la pagina di sintesi aggiornata.


  1. Qual è la differenza tra attività dilettantistica e attività ludico-amatoriale?

L’attività sportiva dilettantistica è svolta all’interno di una cornice organizzata e riconosciuta da enti sportivi (Federazioni sportive nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate) mediante tesseramento ad una ASD/SSD.

L’attività ludico-amatoriale è invece svolta in autonomia, in forma privata, generalmente senza tesseramento (es. partita di calcetto organizzata tra amici o colleghi) o, comunque, qualificata come amatoriale.

3. Cosa si intende per “attività individuale”?

Per attività individuale si intende l’attività sportiva o motoria svolta senza contatto con altre persone. Possono essere svolti in forma individuale allenamenti relativi a sport di squadra o di contatto.

  1. Dove è possibile svolgere attività motoria e sportiva? 

La possibilità di svolgimento dipende dall’inserimento in uno scenario di media, elevata o massima gravità.

Negli scenari a elevata gravità (cd. zone rosse) sono sospese l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sia all’aperto che al chiuso.

Pertanto è possibile svolgere attività motoria esclusivamente nei pressi della propria abitazione, all’aperto ed in forma individuale. È obbligatorio rispettare la distanza di almeno un metro da ogni altra persona e indossare dispositivi di protezione individuale. 

Lo svolgimento dell’attività sportiva potrà avvenire all’interno del territorio comunale, in forma individuale e all’aperto, rispettando il distanziamento di almeno due metri da ogni altra persona.

Nelle zone cd. arancioni, ferma restando la possibilità per gli enti locali o per altri organismi competenti di adottare misure più restrittive in base alle valutazioni di propria competenza, è consentito recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in altro Comune della medesima regione, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dal Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

In merito alla pratica di attività sportive che comportino uno spostamento, come corsa o ciclismo, in zona rossa è possibile varcare i confini comunali solo nel corso dello svolgimento della stessa (come ad esempio durante una sessione di allenamento, anche a livello amatoriale), a condizione che la conclusione dell’attività coincida con il luogo di partenza. In ogni caso non è consentito entrare in altro comune per poi iniziare la pratica sportiva.

16. È consentito l’uso della bicicletta?

È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, nel rispetto della distanza di sicurezza di 1 metro. Dalle 5:00 alle 22:00 è anche possibile utilizzarla per svolgere attività motoria o sportiva all’aperto nel rispetto del distanziamento di 2 metri.

Qualora l’area sia indicata come di massima gravità (cd. zona rossa), sempre nella medesima fascia oraria, l’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri, non necessariamente in prossimità della propria abitazione. In ogni caso, per tutti gli spostamenti nelle “zone rosse” è necessario far ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

  1. Un atleta tesserato per una società sportiva, che svolge la propria attività di allenamento in un comune differente da quello in cui risiede, ha la possibilità di spostarsi per raggiungere il comune in cui vengono svolti gli allenamenti, anche se non rientra tra coloro che si allenano per competizioni di interesse nazionale?

Riguardo le regioni a massima gravità (zona rossa), non è consentito lo spostamento tra comuni, ad eccezione degli allenamenti di atleti di livello agonistico, professionisti e non, partecipanti agli eventi e alle competizioni di rilevanza nazionale e internazionale consentiti dalla norma e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente e dei protocolli delle loro Federazioni sportive.

Per quanto riguarda le regioni a elevata gravità (zona arancione), si conferma che, salvo indicazioni più restrittive disposte a livello locale, nelle zone cd. gialle come in quelle cd. arancioni, sono consentiti gli allenamenti o le attività sportive all’aperto e nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramento. Per quanto concerne gli spostamenti al di fuori del proprio comune per consentire la specifica attività, è possibile spostarsi tra comuni “per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune”. Tra questi è possibile includere i centri e circoli sportivi.

Si ricorda, ove previsto, il ricorso all’uso del modulo di autocertificazione.

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