Statuto

STATUTO
Associazione Sportiva Dilettantistica
LE TERME PADOVA

ART. 1
(Denominazione e sede)

  1. È costituita, nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l’Associazione denominata “Associazione Sportiva Dilettantistica LE TERME Padova
  2. La denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica” nonché il relativo acronimo di “ASD” potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e limitatamente in costanza di iscrizione nel Registro medesimo.
  3. L’Associazione ha sede legale a Maserà di Padova (PD) in Viale dello Sport, 9.
  4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

  1. L’Associazione sportiva dilettantistica è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione e delle disposizioni di legge vigenti in materia.
  2. L’Associazione aderisce all’Associazione Cultura Sport e Tempo Libero (ACSI) APS, Ente di Promozione Sportiva del CONI e Rete Associativa e Associazione di Promozione Sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
  3. In questo senso, l’Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano Paralimpico (CIP), nonché agli statuti e ai regolamenti di ACSI APS quale ente di Promozione Sportiva cui l’Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi da parte dell’ACSI APS, Quale Ente di Promozione Sportiva affiliante, e ai fini della qualifica di ASD, l’Associazione è tenuta a risultare iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
  4. L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all’attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e l’elettività delle cariche associative.
  5. L’Assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

  1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all’Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

  1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

  1. L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l’Associazione si propone di:

    ° Promuovere l’esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
    ° Operare per la realizzazione di iniziative in ambito sportivo dilettantistico, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
    ° Informare e stimolare l’opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché l’attività sportiva;
    ° Organizzare, gestire e partecipare a manifestazioni sportive ricreative;
    ° Incentivare e sviluppare l’associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
  3. L’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l’esercizio in via stabile e principale, dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di ciclismo, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
  4. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l’Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l’acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l’organizzazione e la pratica sportiva.
  5. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, attività diverse da quelle principali, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione.

ART. 6
(Ammissione)

  1. Sono associati dell’Associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
  2. L’ammissione all’Associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d’interesse generale. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.
  3. In caso di rigetto della domanda, l’Organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola.
  4. L’aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea in occasione della successiva convocazione.
  5. L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
  6. Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
  7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile

ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

  1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.
    Hanno diritto di:
    ° Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
    ° Essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
    ° Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee;
    ° Esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
    ° Votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
    ° Denunziare i fatti che ritiene censurabili

e il dovere:

° rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
° rispettare lo statuto e le direttive dell’ACSI APS, quale Ente di Promozione Sportiva del CONI cui l’Associazione è affiliata;
° versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

  1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
  2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva.
  3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

  1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione
  2. L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta all’Organo di amministrazione.
  3. L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato.
  4. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10
(Tesserati)

  1. Assumono la qualità di tesserati dell’Associazione tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall’Associazione medesima, condividendone le finalità.
  2. I tesserati non assumono la qualità di associato, né i diritti e doveri ad essa legati. L’adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 11
(Gli organi sociali)

  1. Sono organi dell’Associazione:
    ° Assemblea degli associati;
    ° Organo di amministrazione;
    ° Presidente;
    ° Organo di controllo.

ART. 12
(L’Assemblea)

  1. L’Assemblea è composta dagli associati dell’Associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa. È l’Organo sovrano.
  2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.
  3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’Assemblea stessa.
  4. È convocata almeno una volta l’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso iscritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
  5. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
  6. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati e quando l’Organo di amministrazione lo ritiene necessario.
  7. Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    ° Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    ° Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
    ° Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
    ° Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
  9. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea.
  10. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 13
(Compiti dell’Assemblea)

  1. L’Assemblea:
    ° Determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
    ° Approva il rendiconto economico-finanziario;
    ° Elegge-revoca i componenti degli organi sociali;
    ° Elegge-revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
    ° Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
    ° Delibera sull’esclusione degli associati;
    ° Delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
    ° Approva l’eventuale regolamento dei lavori Assembleari;
    ° Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
    ° Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
  2. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
  3. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
  4. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

  1. L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 16
(Organo di amministrazione)

  1. L’Organo di amministrazione governa l’Associazione ed opera in attuazione delle volontà e indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
  2. L’Organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 (tre) eletti dall’Assemblea tra le persone fisiche associate.
  3. Dura in carica per quattro anni e i suoi componenti non possono essere rieletti per più di tre mandati.
  4. L’Organo di amministrazione è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dell’Organo di amministrazione.
  5. La convocazione delle riunioni dell’Organo, contenente l’ordine del giorno nonché il luogo, la data e l’ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
  6. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli 3 componenti esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
  7. Le riunioni dell’Organo di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
    a) Che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
    b)    Che sia consentito al Presidente di accertare l’identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
    c) Che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.
    d) Che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
  8. Si applica l’articolo 2382 del Codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del Codice civile.
  9. Ai membri dell’Organo di amministrazione dell’Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altri enti sportivi dilettantistici nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
  10. L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea.
  11. In particolare, tra gli altri compiti:
    • Amministra l’Associazione;
    • Attua le deliberazioni dell’Assemblea;
    • Predispone il rendiconto economico finanziario e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
    • Predispone tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
    • Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
    • Cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  12. Delibera in ordine all’ammissione degli associati, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati
  13. Il Presidente dell’Associazione è il presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’Assemblea assieme agli altri componenti dell’Organo di amministrazione.

ART. 17
(Il Presidente)

  1. Il Presidente è eletto dall’Assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
  2. Il Presidente dura in caria quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea.
  3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente e dell’Organo di amministrazione.
  4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’Organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
  5. Il Vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

ART. 18
(Organo di controllo)

  1. È facoltà dell’Assemblea nominare un Organo di controllo, anche monocratico. L‘Organo di controllo, al quale si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 del Codice civile.
  2. Spetta all’Organo di controllo il controllo della contabilità e della gestione amministrativa; in particolare è compito dell’Organo medesimo:

    ° Vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
    ° Vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo  e contabile e sul suo concreto funzionamento
  3. Può esercitare, al ricorrere delle previsioni di legge e previa delibera dell’Assemblea, la revisione dei conti.
  4. Il componente dell’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19
(Libri sociali)

  1. L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
    ° Il libro degli associati tenuto a cura dall’Organo di amministrazione;
    ° Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
    ° Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, dell’Organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’Organo a cui si riferiscono;
    ° Il registro dei volontari, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione.
  2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all’Organo competente

ART. 20
(Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo.

  1. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  2. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:
    ° Quote associative;
    ° Contributi pubblici e privati;
    ° Donazioni e lasciti testamentari;
    ° Rendite patrimoniali;
    ° Entrate derivanti dall’eventuali attività diverse da quelle principali ed entrate dall’attività di raccolta fondi;
    ° Rimborsi da convenzioni.

ART. 21
(I beni)

  1. I beni dell’Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’Associazione, e sono ad essa intestati.
  2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’Associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’Associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili)

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominati a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ART. 23
(Rendiconto economico-finanziario)

  1. L’esercizio-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Al riguardo, l’Organo di amministrazione predispone il rendiconto economico-finanziario, che rappresenta in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
  2. Il rendiconto economico-finanziario, predisposto dall’organo di amministrazione, viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
  3. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 9 del D.lgs. n. 36/2021, nella relazione di missione o, nell’ipotesi in cui il rendiconto sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

  1. I volontari sono assicurati dall’Associazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. n. 36/2021-Si applica l’art. 18, comma 2 del D.lgs. n. 117/2017.

ART. 25
(Responsabilità dell’Associazione)

  1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 26
(Assicurazione dell’Associazione)

  1. L’Associazione può assicurarsi per danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell’Associazione stessa.

ART. 27
(Devoluzione del patrimonio)

  1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto ai fini sportivi, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28
(Disposizioni finali)

  1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Maserà di Padova, li 16 novembre 2023

Gruppo Ciclistico
A.S.D. Le Terme Padova
Presidente 
         

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